Caso affidi a Bibbiano, le motivazioni della sentenza di primo grado: «Svelata l’insussistenza di moltissime ipotesi di reato»
Nelle oltre 1.650 pagine i giudici parlano di «erronee individuazioni delle fattispecie di reati»: si parla di «debolezza» sotto il profilo scientifico e metodologico
Reggio Emilia Oltre 1.650 pagine di motivazioni, depositate giovedì pomeriggio, circa un mese dopo la data prevista, per illustrare in modo dettagliato la sentenza che, il 9 luglio scorso, è stata pronunciata dal collegio di giudici, presieduto da Sarah Iusto – a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini – sul presunto sistema di affidi illeciti di minori in Val d’Enza. Motivazioni che spiegano perché, la scorsa estate, dei 14 imputati di uno dei processi che più ha calamitato l’attenzione nazionale nella storia recente, ne siano stati condannati tre. Il processo “Angeli e demoni” si è concluso in primo grado, dopo 146 udienze in cui sono stati affrontati 107 capi di imputazione, alla presenza di 27 parti civili e tre responsabili civili (l’Ausl reggiana, l’Asp Carlo Sartori e l’Unione dei Comuni Val d’Enza), con 11 assoluzioni piene.
Le condanne
Le pene inflitte a Federica Anghinolfi (due anni), Francesco Monopoli (un anno e otto mesi) e Flaviana Murru (cinque mesi) si riferiscono a falso ideologico (Anghinolfi e Monopoli) e violazione del segreto (Murru): non vi sono dunque riferimenti a pratiche abusive o manipolative verso i minori. Nelle motivazioni viene ripercorso «il complesso e travagliato sviluppo che ha avuto l’attività dibattimentale e istruttoria». Viene inoltre sottolineato che «l’intero processo si innesta principalmente, ma non solo, attorno a due macrocategorie di reati: i delitti di falso ideologico, da un lato, e le frodi processuali e i depistaggi, dall’altro». Si parla, inoltre, di “criticità”, “erronee individuazioni delle fattispecie di reato”. Le motivazioni parlano poi, in un passaggio, della «debolezza, sotto il profilo scientifico e metodologico, degli elaborati delle consulenti tecniche del pubblico ministero che, oltretutto, si sono affidate a una teoria quale quella dei falsi ricordi che non solo non risulta unanimemente condivisa dalla comunità scientifica ma che, inoltre, anche alla luce delle sue ridotte capacità dimostrative, in ambito processuale può, al più, essere evocata per insinuare dubbi sull’attendibilità dei dichiarati, ma che di certo non può costituire la base su cui fondare un accertamento improntato al canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio», si legge tra le conclusioni delle motivazioni. Il collegio, quindi, ha ridotto le responsabilità «a singoli episodi amministrativi o documentali», escludendo l’esistenza di un sistema illecito nella gestione degli affidi a Bibbiano.
Sulle vicende processuali, scrivono i giudici, si è «registrato un clamore mediatico tale da avere travolto non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari ma, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati e, per quanto qui rileva, quelle degli stessi testimoni». «Quest’ultimi, infatti, erano in larga parte colleghi e collaboratori degli imputati e hanno tutti dato conto di quanto dirompenti siano stati gli effetti dell’indagine e della sua risonanza mediatica, di cui – alcuni – hanno mostrato di conservare i segni, anche a distanza di anni». Si evidenzia, inoltre, come «ancor più delicata» sia stata «l’escussione dei familiari dei bambini coinvolti dall’indagine. Per alcuni di essi è stato chiaro, infatti, che la delicatezza della materia e delle vicende che li hanno riguardati ha implicato uno stravolgimento emotivo, certamente comprensibile sul piano umano, che però impone a chi giudica un vaglio approfondito delle loro dichiarazioni, trattandosi appunto di soggetti direttamente coinvolti». «Lo sviluppo processuale della vicenda e il confronto dibattimentale hanno disvelato l’insussistenza di moltissime delle ipotesi di reato», aggiungono i giudici. © RIPRODUZIONE RISERVATA
