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Certificato penale, dietrofront di Roma

Certificato penale, dietrofront di Roma

Il Ministero chiarisce: «Solo per i dipendenti, non per volontari o collaboratori»

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Dietrofront del Ministero dopo l’insurrezione del terzo settore per l’applicazione del Decreto Legislativo 39 emanato il 4 marzo che attua la direttiva europea per la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Cambiano, infatti, i termini del provvedimento, che fino a ieri riguardava anche volontari e collaboratori occasioni di enti, associazioni no profit e sportive a contatto minori: tutti avrebbero dovuto presentare, per lavorare, copia del proprio certificato penale. Ma ieri sera, sul sito del Ministero, è arrivato l’opportuno chiarimento, come tutti si auguravano: l'obbligo del certificato del casellario giudiziale per le persone da impiegare in attività a contatto con i minori, previsto dal decreto che attua una direttiva Ue in materia di lotta alla pedofilia, scatta solo di fronte alla stipula di un contratto di lavoro e non dove ci si avvalga di forme di collaborazione. Non grava, quindi, «su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari». Lo precisa una circolare del ministero della Giustizia, appena pubblicata sul sito, che chiarisce alcuni aspetti relativi all'applicazione del decreto, oggi oggetto anche di articoli di stampa. «Il decreto legislativo n. 30 del 2014 - si legge nella circolare - che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prescrive che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, 'al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori».

«L'obbligo di tale adempimento - prosegue la circolare - sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi; soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica; si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro». L'attività di volontariato «resta estranea ai confini del rapporto di lavoro».